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Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009

Peppe Carpentieri
Posted Jul 2, 2009 5:15 PM
matierno
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Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009

Dal 1° luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE sulle compravendite senza certificato


25/06/2009 - È in vigore da oggi il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.

Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300.

Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009.

Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che recepiscono la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.


GLI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2009
Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali (leggi tutto).


LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE
L’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per aver abolito - con l’art. 35 della legge 133/2008 - l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta alla Commissione (leggi tutto).




Rendimento energetico edifici: le novità del DPR
Almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili



10/03/2009 - Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Sono questi i contenuti del DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri.

Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L’art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio:
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc);
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento;
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all’edilizia privata.

Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
Peppe Carpentieri
Posted Jul 2, 2009 5:19 PM
matierno
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I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti.

Le disposizioni del nuovo decreto – si legge all’art. 6 – si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.

Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.

L’art. 7 prevede che i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
Mikelez
Posted Jul 2, 2009 6:20 PM
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GLI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2009
Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Ciao peppe,

in realtà non è proprio una buona notizia, in quanto DLgs 192/2005 prevedeva che dal 1 Luglio 2009 ci sarebbe stato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica (o l'AQE in assenza delle linee guida per redarre l'ACE) all'atto di compravendita (pena la nullità del contratto). Quindi già nel 2005 si era previsto quest'obbligo (impostoci da una direttiva comunitaria del 2001).

Di fatto c'è stato un passo indietro, perchè la differenza tra "allegare" e il semplice "redarre" è sostanziale. L'attestato indica quanto è previsto che consumi l'edificio in energia primaria (kWh) e il corrispondente quantitativo in combustibile (es. in m3 nel caso di riscaldamento a metano), se questo deve essere allegato all'atto, significa che finisce direttamente nelle mani del compratore (o anche locatore), il quale può avere la curiosità di fare una verifica (semplicemente guardando le bollette nel corso di un anno) e nel caso le cose non corrispondano può facilmente chiamare alle proprie responsabilità tutta la catena (certificatore -> costruttore -> progettista.. eccetera), in quanto c'è un certificato in un atto pubblico (notaio) che non corrisponde al vero.

E' su questo passaggio che si fonda tutta la legge sulla certificazione energetica degli edifici (ereditata dalla UE e che io reputo ottima), cioè che il controllo può essere fatto, in maniera molto semplice, direttamente dal cittadino/utente/acquirente, quindi c'è un potenziale controllo puntuale su tutti gli edifici.
Tolto questo passaggio rischia di essere tutto vano.

Se l'attestato viene solo "redatto", finisce infatti agli atti nell'ufficio tecnico comunale (che è certo accessibile al pubblico, ma bisogna sapere che esiste, fare richiesta, eccetera), rientra cioè in quella montagna di carta che è il rapporto tra un tecnico e un ufficio tecnico comunale, con i risultati che ci si può immaginare in termini di verifiche e controlli.

Anche l'obbligo di produrre da fonti rinnovabili l'energia corrispondente al 50% del fabbisogno energetico per ACS (acqua calda per uso sanitario), era in realtà già previsto dal 2005, quella che viene qui riportata è di fatto una proroga a quest'obbligo in quanto è sospeso fino alla pubblicazione di "decreti attuativi" che indichino i dettagli tecnici.

Non a caso, come hai riportato tu :


LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE
L’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per aver abolito - con l’art. 35 della legge 133/2008 - l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta alla Commissione

Pensa che mentre noi non siamo ancora riusciti ad attuare pienamente questa direttiva del 2001, in europa già si prepara la direttiva per avere entro il 2019 edifici a consumo ZERO, cioè con bilancio energetico in attivo.

Leggo spesso nei meetup di richiami a CasaClima, ebbene io credo che questa normativa sia, almeno sulla carta, di gran lunga migliore delle procedure CasaClima... se solo la applicassimo! Purtroppo con l'intervento delle regioni, delle provincie autonome, con i ritardi, con le pubblicazioni a metà dei decreti attuativi, da una legge illuminata (quella europea) la stiamo trasformando nel solito caos di carta..
W l'italia!

Bene, era solo un intervento per chiarire questo aspetto su cui, non a caso, c'è in giro moltissima confusione. :-)
Peppe Carpentieri
Posted Jul 2, 2009 6:35 PM
matierno
Parma, PR
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Hai fatto molto bene a precisare.

La buona notizia è intesa nel fatto che finalmente dalla legge 10/91, prima legge che parla di risparmio energetico in Italia, mai attuata, ora si parla di obblighi, certificazioni e qualificazioni energetiche. Finalmente alcune regioni hanno deliberato leggi in tal senso, finalmente qualche comune adotta regolamenti urbanistici specifici...

il fatto che il Governo sia intervenuto sul discorso di allegare o meno il certificato all'atto della compravendita è la solita pressione delle lobby dei costruttori che hanno i cantieri aperti con progetti vecchi.

Ognuno di noi capisce che un immobile certificato vale di più di un immobile non certificato, ma è solo una questione di tempo. Anche i costruttori sono pronti a costruire meglio.

L'importante è che gli Ordini professionali ed i tecnici si muovano anche loro in tale direzione e che tutti gli uffici tecnici degli Enti Territoriali provvisti di energy manager (figura professionale descritta nella legge 10/91) facciano il loro dovere. Finalmente ci sono linee guida tecniche "migliori", anche sulla differenza fra certificazione e qualificazione e via discorrendo...

Nonostante tutto, la lentezza, la burocrazia, le contraddizioni, se ci pensi abbiamo una metodologia affinata rispetto al passato, verifiche e metodi efficaci. Ora bisogna fare... ed un amministratore consapevole può deliberare scelte migliori rispetto al passato dove veramente a nessuno importava nulla di tutto ciò, oggi non è più così, speriamo!
Mikelez
Posted Jul 4, 2009 1:10 PM
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La buona notizia è intesa nel fatto che finalmente dalla legge 10/91, prima legge che parla di risparmio energetico in Italia, mai attuata, ora si parla di obblighi, certificazioni e qualificazioni energetiche. Finalmente alcune regioni hanno deliberato leggi in tal senso, finalmente qualche comune adotta regolamenti urbanistici specifici...

Resto il dubbio se in Italia ci sia o meno la volontà politica di attuare i principi di efficienza energetica agli edifici, mi spiego:

Gli edifici rappresentano una fetta di consumi enormi, il 42% del fabbisogno energetico europeo, cioè molto di più delle industrie o dei trasporti, è consumato dagli edifici. In italia - per una serie di motivi - è plausibile che questo consumo sia molto più alto, rispetto alla media europea, ma consideriamo comunque il 42%.

Per fare un esempio di quanto sia importante questa "fetta" della torta energetica, basti pensare che il nuovo programma nucleare italiano, secondo le previsioni governative, punta a coprire circa il 10-15% del fabbisogno *elettrico* del paese. Considerato che l'energia elettrica è solo una parte del fabbisogno energetico, si può affermare che tutta l'energia (eventualmente) prodotta dal programma nucleare sarà solo una piccolissima parte dell'energia assorbita dai nostri edifici (con il nucleare copriremo qualcosa come il 3 o 4% di quello che consumano le nostre case e uffici).

Se pensiamo che una casa costruita "male" consuma il 200%, 300% fino anche al 1000% in più di energia rispetto ad una casa ad alta efficienza energetica, se pensiamo alla direttiva europea (sconosciuta in italia) che prevede che dal 2019 tutti i nuovi edifici dovranno avere un bilancio energetico in attivo o pari (cioè devono produrre più energia di quanta ne consumano), si ha un'idea di quale impatto possa avere sui consumi energetici del paese la politica di efficienza degli edifici.

Ma, e qui veniamo al punto, stiamo parlando di RIDURRE I CONSUMI, a differenza - per restare nell'esempio - della politica nucleare che risponde al problema energetico AUMENTANDO LA PRODUZIONE.
So che di questa frase, tu coglierai tutte sfumature, che vanno molto oltre i "semplici" interessi dei costruttori, quindi non mi dilungo oltre su questo aspetto.

Vediamo di capire se in Italia c'è una volontà di fare questo passo, se stiamo davvero scegliendo la via della riduzione, rispetto all'aumento:
Gli obblighi di cui stiamo parlando sono imposti dalla 192/2005, cioè sono già obblighi di legge da 4 anni. Nel 2005 è stata pubblicata la 192, in quanto un direttiva comunitaria del 2001 ci imponeva di attivare la certificazione energetica degli edifici, la 192 è uscita giusto pochi mesi prima che l'italia finisse in mora. Quindi sono in realtà già passati 8 anni dalla direttiva comunitaria che imponeva la certificazione energetica in tutta europa, ma di una certificazione energetica, unificata a livello nazionale, ancora non c'è traccia. In compenso ogni tre/quattro mesi esce una direttiva, o un regolamento attuativo, o una circolare, o un DLgs che modifica la 192... insomma il classico caos normativo.

Nel frattempo alcune regioni si sono dotate di una loro normativa in materia, ciascuna ha adottato criteri, metodi di calcolo, modelli di certificato e classificazioni differenti. Ciascuna seguendo i classici criteri lobbistici, così abbiamo che in Liguria i farmacisti sono abilitati a fare certificazioni energetiche, in Emilia invece lo sono i chimici, in Lombardia bisogna seguire i corsi a pagamento tenuti da un ristrettissimo numero di società di formazione abilitate (individuate già prima della pubblicazione della legge regionale!)... e così via.
In questo modo chiamare di "Classe A" un edificio a Reggio Emilia, può voler dire una cosa molto diversa rispetto ad un edificio "Classe A" a Mantova. Non solo ma per assurdo un consumo di 10kWh a Reggio Emilia, può essere molto diverso da 10kWh a Mantova.

Questo a mio parere, è il classico metodo, ampiamente collaudato in italia, per far fallire una normativa riducendola ad uno dei tanti meri adempimenti legali, che portano solo nuovi costi al cittadino/utente.

L'importante è che gli Ordini professionali ed i tecnici si muovano anche loro in tale direzione e che tutti gli uffici tecnici degli Enti Territoriali provvisti di energy manager (figura professionale descritta nella legge 10/91) facciano il loro dovere. Finalmente ci sono linee guida tecniche "migliori", anche sulla differenza fra certificazione e qualificazione e via discorrendo...

Spero che tu abbia ragione, ma ti assicuro che negli ordini professionali c'è tantissima confusione su questa materia, al punto che io - che provengo da un settore completamente diverso - mi sono ritrovato ad essere chiamato dagli ordini di mezza italia a fare corsi su questa materia (e lo dico con tristezza).

Tutto questo, non accade per caso, io vedo proprio una scelta politica dietro a tutto questo, è la solita scelta tra il consumare meno o il produrre di più.

Cosa possiamo fare?
Peppe Carpentieri
Posted Jul 6, 2009 3:53 PM
matierno
Parma, PR
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Sono fresco di corso in "competenze per Energy Manager" e cerco di essere obiettivo più che ottimista. Le note da te riportate le condivido e, ci sarebbe da aggiungere, ma vengo alla tua domanda: cosa possiamo fare?

Quello che stiamo già facendo, condividere in rete cultura dell'uso razionale dell'energia. Tu dici che gli Ordini fanno poco? Poiché respiro ancora l'area dell'Università ti dico che essi non si muovono, o si muovono in pochi per ragioni economiche e finanziarie. Fare diagnosi energetica porta pochi guadagni o meglio non lo ritengono ancora utile. A mio avviso sbagliano. Ed anche in questo c'è un modo per stimolarli a fare il loro lavoro: Consorzio pubblico/privato fra Comuni - università - imprese --> progetto di ricerca per la diagnosi e la ristrutturazione edilizia. I comuni devono consorziarsi e commissionare un progetto ben definito. Questa è una delle conseguenze negative dove dipendenti pubblici (docenti universitari) usano i dipartimenti come fossero SpA e, lo stesso fanno i rappresentanti eletti Sindaci ed assessori con le SpA sui servizi pubblici locali. Anche le banche hanno un ruolo fondamentale, se finanziassero i progetti invece di chiedere credenziali assurde (ipoteche o altro). Viviamo in Paese dove potere e poltrone comode, arroganza ed ignoranza, e paura di innovare fanno da padrona. I guadagni provengono dai risparmi energetici (modello ESCO).

Due strade virtuose si stanno muovendo: 1. Una consapevolezza fra gli Enti che risparmiare energia significa avere bilanci migliori 2. La nascita di vere ESCO, non quelle dei consumatori di energia

Se si sviluppa il secondo punto (ESCO) anche l'Italia farà il botto. Ma al momento c'è un tappo di nome ENI ed ENEL, ed aggiungiamoci tutte le ex-municipalizzate che hanno monopoli sui servizi energetici.

Sono la minoranza assoluta, ma ci sono alcuni amministratori che hanno capito: l'uso razionale dell'energia è importante come progettare e realizzare una produzione distribuita e non più centralizzata che ricatta l'Italia intera e, purtroppo gira anche la palla che abbiamo bisogno di energia e di produrre di più (figlia della regola della crescita per la crescita). Ed in questo settore l'informazione gioca un ruolo importante.
Mikelez
Posted Jul 7, 2009 11:42 AM
user 3540239
Carrara, MS
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in effetti pare che qualcosa si stia (finalmente) muovendo, forse avremmo un Attestato di Certificazione Energetica a livello nazionale (il forse è d'obbligo parlando di Scajola):

Certificazione energetica edifici, in arrivo le Linee Guida
Nuovo tassello del quadro normativo delineato dal Dlgs 192/05. Atteso il regolamento sui requisiti dei certificatori
di Paola Mammarella


03/07/2009 – Firmato dal Ministro allo Sviluppo Economico Claudio Scajola il decreto contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il decreto attuerà l’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005, definendo le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e le linee guida nazionali.

“Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili - ha affermato il Ministro in una nota - è un ulteriore passo avanti per garantire l’efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa. L’obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l’utilizzo e la diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale. I cittadini - ha concluso Scajola - avranno così la possibilità di capire com'è stato realizzato l’alloggio che stanno acquistando dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici, in che modo esso possa contribuire agli obiettivi di efficienza e risparmio energetico.”

Il decreto, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, fissa le linee guida nazionali per la certificazione energetica e gli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni. In alcuni Enti Locali sono già state definite procedure che si integrano nella normativa nazionale in base alle peculiarità territoriali (leggi tutto).

Il decreto segue il Dpr 59/2009 del 2 aprile scorso, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti (leggi tutto).

A sua volta il Dpr 59/2009 ha attuato il Decreto Legislativo 192/2005, che fissava l’obbligo di dotare di certificazione energetica i nuovi edifici e quelli esistenti con superficie utile superiore ai mille metri quadri, sottoposti a integrale ristrutturazione o a demolizione e ricostruzione.

In mancanza di una regolamentazione il Decreto Legislativo 311/2006 ha sostituito l’attestato di certificazione con quello di qualificazione energetica, estendendo l’obbligo anche ai casi non previsti dalla precedente disposizione. Dal primo luglio 2007 l’obbligo avrebbe dovuto essere esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a mille metri quadri, dal primo luglio 2008 a ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a mille metri quadri e dal 1° luglio 2009 ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari.

L’Italia è stata sottoposta anche a procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per aver abolito, con la Legge 133/2008, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita (leggi tutto).

Atteso nelle prossime settimane il regolamento che definirà le figure dei certificatori energetici abilitati al rilascio delle certificazioni.

da Edilportale


Peppe Carpentieri
Posted Jul 13, 2009 6:23 PM
matierno
Parma, PR
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ulteriori informazioni sul tema in oggetto possono essere attinte dalla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE).

La FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia – è un’associazione tecnico-scientifica senza finalità di lucro per la promozione dell’uso razionale dell’energia a vantaggio dell’ambiente ed a favore degli utenti finali.
Gli interlocutori principali della Federazione sono il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, i suoi soci – Enti Locali, università e centri di ricerca, operatori del settore, professionisti, aziende – e gli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91. Di questi ultimi la FIRE, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, gestisce dal 1992 le nomine, elaborando inoltre una serie di iniziative per promuoverne il ruolo e lo scambio di esperienze nell’ambito di una apposita rete.
La FIRE fornisce una serie di servizi ed organizza molteplici attività per perseguire i suoi obiettivi statutari, avvalendosi del supporto dell’ENEA, del contributo dei suoi soci, di collaborazioni con le Istituzioni e della partecipazione a programmi comunitari (Greenlight, SAVE, Altener, Thermie, Equal, Enerbuilding). In tale ambito rientrano il sito web www.fire-italia.org – ricco di informazioni per gli energy manager, i professionisti e gli operatori del settore – convegni e seminari, corsi di aggiornamento professionale, la rivista trimestrale “Gestione Energia” e la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”. La FIRE partecipa inoltre al Progetto e-Quem, mirato alla formazione e qualificazione degli energy manager.
Peppe Carpentieri
Posted Sep 15, 2009 3:58 PM
matierno
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